Legge 12.11.2004, n. 271
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso» sono sostituite dalle seguenti: «L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa»; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza»; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili»; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.