Decreto legge 29.11.2004, n. 282
1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.".
2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.
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