Decreto legge 29.11.2004, n. 282
1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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