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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 9 - Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento. 1

1 -bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

1 -ter. Ove le regioni, ai sensi del comma 1, fissino una nuova scadenza del termine relativo all'adeguamento al D.M. 26 agosto 1992 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, la stessa si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

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Il termine è stato ulteriormente prorogato di sei mesi dall'art. 4-bis del d.l. 30.12.2004 n. 314. conv. da legge 1.3.2005, n. 26.

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