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Decreto legge 09.11.2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 10.11.2004, n. 264)

Art. 12 bis - Proroga di termini in materia di allevamento di animali

1. Il termine di cui al numero 19, quinto periodo, dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del numero 19 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono sostituite dalle seguenti: "è vietata".

3. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

b) al settimo capoverso, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".

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