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Decreto legislativo 19.11.2004, n. 286

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 01.12.2004, n. 282)

Art. 5 - Presidente

1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio. 6

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:

a) convoca e presiede le riunioni del Comitato di indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno;

b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;

c) sovrintende alle attività dell'Istituto;

d) formula al Comitato di indirizzo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;

e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;

f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato di indirizzo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso 7

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