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Circolare PCM - FP 05.11.2004, n. 5

Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. (G.U. 23.12.2004, n. 300)

1. Il trattenimento in servizio

L'articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 186/2004, ha aggiunto tre periodi al comma 1 dell'articolo 16 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 503, così prevedendo la possibilità, per i pubblici dipendenti, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

L'integrazione si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia di ordinamento militare e civile, del personale del Corpo dei Vigili del fuoco.

Appare opportuno sottolineare come l'applicazione della disposizione in questione comporti, per le amministrazioni, l'assunzione di determinazioni organizzative in quanto finalizzata a garantire loro la possibilità di soddisfare i fabbisogni accertati eventualmente trattenendo in servizio quei dipendenti che, essendo in possesso di una "particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti", ne abbiano fatto richiesta.

I pubblici dipendenti destinatari della disposizione possono richiedere il trattenimento in servizio. Tale facoltà non si traduce, però, nel diritto a permanere in servizio essendo richiesta una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al trattenimento stesso e trattandosi di una norma di carattere organizzativo. Tale caratteristica differenzia la disposizione sia da quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 16, del decreto legislativo n. 503/1992, poiché in questo caso, si tratta di un diritto del dipendente a permanere in servizio per un ulteriore biennio, sia da quanto previsto dalle norme che consentono il trattenimento in servizio al fine di permettere al dipendente di raggiungere il minimo contributivo.

2. Presupposti del trattenimento in servizio

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