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Nota Economia e finanze 15.03.2004, prot. n. 7804

Servizio stipendi - Segnalazioni assenze brevi - (periferici).

Si precisa che le riduzioni relative ad assenze per malattia inferiori ai 15 gg., per il personale del comparto scuola, riguardano "assenze brevi" effettuate nel periodo precedente il 1° gennaio 2002, considerato che da tale data, come chiarito dall'ARAN con nota del 17 febbraio 2004, si applica la clausola contenuta nell'art. 17, comma 8, del CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, secondo la quale la retribuzione professionale docenti (RPD) ed il compenso individuale accessorio (CIA), per i primi nove mesi di assenza, seguono la sorte dello stipendio tabellare e quindi non devono essere ridotti da assenze per malattia. Pertanto, si ribadisce, le Istituzioni Scolastiche dovranno segnalare con la procedura "AssenzeNet" esclusivamente le riduzioni assegni (cod. 019) per assenze effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001.

 

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