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Legge 30.03.2004, n. 92

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. (G.U. 13.04.2004, n. 86)

Art. 6 -

1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonché del diploma.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

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