Legge 30.03.2004, n. 92
1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
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