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Decreto legge 29.03.2004, n. 80

Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (G.U. 30.03.2004, n. 75)

Art. 5 - Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario

01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: «la provincia di Varese» sono inserite le seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».

1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di

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