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Decreto MIUR - D.D. 24.03.2004

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Art. 4 - Attività delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici compilano, per ciascun tipo di concorso, per la regione e per la diocesi per le quali i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito.

Le graduatorie di merito sono approvate dall'Ufficio scolastico che cura l'organizzazione del concorso svolto a livello interregionale secondo le disposizioni citate in premessa.

Le graduatorie di merito sono, quindi, inviate insieme ai relativi atti, agli Uffici originariamente competenti per territorio previsti dal bando.

Le attività di contenzioso sono di competenza dell'Ufficio che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento della trasmissione dei plichi siano già state poste in essere dall'ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso.

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