D.I. MIUR 24.03.2004
1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del Decreto legislativo n. 59/2004.
2. Ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004, per l'anno scolastico 2004/2005, è confermato per le attività di tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003/2004.
3. L'insegnamento della lingua inglese è assicurato secondo le quantità orarie adottate nell'a.s. 2003/2004. Nelle classi prime deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese. Gli alunni ai quali nell'anno scolastico 2003/2004 è stato impartito l'insegnamento di una lingua diversa dall'inglese proseguiranno nello studio della stessa lingua.
4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di tali docenti l' insegnamento è affidato agli altri docenti facenti parte dell'organico di istituto in possesso dei requisiti. In via residuale e nel limite del contingente regionale, possono essere attivati ulteriori posti, da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 6 o 7 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
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