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C.M. INPDAP 11.03.2004, n. 17

Innovazioni alla disciplina concernente la contribuzione figurativa e la contribuzione aggiuntiva. Legge 29.7.2003, n. 229 e legge 24.11.2003, n. 326.

1) Nuove modalità per il riconoscimento dell'accredito figurativo dei periodi di aspettativa concessa ai lavoratori dipendenti eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o all'assemblea regionale,

La legge n.229 del 29/7/2003, pubblicata sulla G.U. n.196 del 25/8/2003, nel predisporre interventi in materia di semplificazione e riassetto normativo, reca, al Capo II, disposizioni innovative in materia di pubblico impiego.

In particolare, l'art.15 ha sostituito il comma 3 dell'art. 38 della legge 23 dicembre n.488 (legge finanziaria 2000), modificando le modalità per il riconoscimento dell'accredito figurativo, ai fini pensionistici, dei periodi di aspettativa non retribuita concessa ai lavoratori dipendenti, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale.

Il novellato comma 3 testualmente dispone:" I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario".

Tale il disposto normativo, si conferma l'obbligo in prima istanza della presentazione della domanda, secondo i termini già fissati dall'art.3, comma 3, del D.Lgs. n.564/96, così come modificati dall'art.3 del D.Lgs. n.278/98, per ottenere il riconoscimento del periodo di aspettativa per mandato elettivo.

A decorrere dal 9.9.2003 (data di entrata in vigore della citata legge di modifica), per i lavoratori interessati iscritti all'INPDAP, tale domanda è tacitamente rinnovata, anno per anno, per tutto il periodo del mandato elettivo.

Null'altro viene innovato in merito alla disciplina generale dell'art.38, per la quale si richiamano le circolari INPDAP n. 11 del 18.2.2000, n.23 del 3

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