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C.M. INPDAP 03.03.2004, n. 16

Totalizzazione dei periodi assicurativi - Decreto 7 febbraio 2003, n. 57 di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. Premessa

L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto nell'ordinamento previdenziale, per i destinatari di una sistema di calcolo retributivo o misto, il principio della totalizzazione, inteso come strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa.

Ciò al fine di consentire ai lavoratori l'utilizzazione di periodi di contribuzione afferenti attività lavorative di tipo diverso e accreditati in più enti gestori di forme di previdenza obbligatoria che, singolarmente considerati, non comporterebbero il diritto ad un autonomo trattamento pensionistico.

Con l'istituto della totalizzazione ogni gestione liquida, autonomamente e secondo il proprio ordinamento, una quota di pensione all'iscritto in relazione ai contributi versati, senza procedere al trasferimento degli stessi così come avviene con la ricongiunzione.

Con decreto 7 febbraio 2003, n. 57 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2003 - Serie generale n. 80, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha definito le modalità attuative della relativa disciplina.

Le disposizioni che seguono trovano applicazione nei confronti degli iscritti alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza nonché nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Nelle more della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte dell'Inpdap, si invitano tutte le amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di operato relativamente all'applicazione di una medesima norma, a determinare la pensione di vecchiaia o di inabilità da totalizzazione secondo le istruzioni impartite con la presente circolare, la cui impostazione è stata condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con note 13 gennaio 2004, n. 89

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