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D.M. Economia e finanze 19.05.2004

Agevolazioni per l'acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). (G.U. 21.06.2004, n. 143)

Art. 5 - Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e di società Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attività commerciale del rivenditore, nonché all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;

d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;

e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

f) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;

c) provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4.

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