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Sentenza Corte Costituzionale 28.07.2004, n. 280

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione autonoma Valle d'Aosta, notificati il 2, il 5 ed il 7 agosto 2003 e depositati in cancelleria il 6, il 7 e l'8 successivi ed iscritti ai nn. 59, 61 e 62 del registro ricorsi 2003.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma della Sardegna e la Regione autonoma Valle d'Aosta, con ricorsi notificati rispettivamente il 2, il 5 ed il 7 agosto 2003 e depositati il 6, il 7 e l'8 agosto 2003, hanno impugnato diverse norme della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e, per quanto qui interessa, hanno denunciato l'art. 1, commi 4, 5 e 6, in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 nonché dell'art. 9 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione (Provincia autonoma di Bolzano), dell'art. 4 dello statuto speciale per la Regione Sardegna (Regione Sardegna) e dei principi dello statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta (Regione autonoma Valle d'Aosta), ed anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione ed all'art. 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Provincia autonoma di Bolzano e Regione Sardegna).

2. - Tutte le ricorrenti censurano l'art. 1, comma 4, nella parte in cui contiene la delega al Governo ad adottare decreti legislativi "meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione". Tale norma consentirebbe

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