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Sentenza Corte Costituzionale 16.07.2004, n. 228

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promossi con due ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati il 20 aprile 2001 e il 28 giugno 2002, depositati in cancelleria il 26 aprile 2001 e il 5 luglio 2002 ed iscritti al n. 21 del registro ricorsi 2001 ed al n. 44 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 26 aprile 2001, iscritto al registro ricorsi n. 21 del 2001, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), per violazione: a) dell'art. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), dell'art. 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e dell'art. 16 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle "relative norme di attuazione"; b) dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); c) dell'autonomia finanziaria della Provincia, quale garantita dal titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3, della citata legge n. 386.

La ricorrente premette che la disciplina della legge n. 64 del 2001 "interseca" molte delle materie affidate alle competenze legislative e ammin

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