IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 27.07.2004, prot. n. 1820

Istanza di computo della retribuzione professionale o del compenso individuale accessorio nella 13ª mensilità - Sentenza n. 726/2003 del Tribunale di Pisa.

Pervengono a questa Direzione Generale numerosissime istanze e richieste di tentativo obbligatorio di conciliazione rivolte ad ottenere l'inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità della retribuzione professionale docente o, per il personale Ata, del compenso individuale accessorio in applicazione della decisione giudiziale indicata in oggetto.

Preme anzitutto far presente che a questa, come ad ogni altra Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto, dall'art. 23, comma 3, della legge 28/12/2001, n. 448, di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato; la sentenza in questione ha, pertanto, efficacia esclusivamente tra le parti interessate.

Peraltro, sulla controversia in questione il Ministero della Giustizia ha proposto appello per cui, allo stato attuale, non si è ancora consolidato un orientamento giurisdizionale sulla materia. Della questione dell'inclusione dell'indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità per il personale del comparto Ministeri ha già dato notizia la Direzione Generale per le Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali con nota prot. n. 2776 del 19/3/2004, diretta anche alle SS.LL. ed alla quale, pertanto, si fa rinvio.

Per quanto concerne, nello specifico, il personale del comparto Scuola si fa presente che la materia è espressamente disciplinata dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che, all'art. 81, commi 2 e 3, prevede che la retribuzione professionale docente ed il compenso individuale accessorio sia corrisposta per 12 mensilità.

Inoltre, l'art. 78 del medesimo C.C.N.L. dispone, al comma 2, che l'importo della tredicesima mensilità è pari al "trattamento fondamentale" spettante, costituito da stipendio tabellare per posizioni stipendiali e da eventuali assegni "ad personam"; non rientrano, conseguentemente, nell'importo della tredicesima le diverse voci del trattamento accessorio, tra le quali sono compresi la

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.