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Legge 30.07.2004, n. 191

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (G.U. 31.07.2004, n. 178 - S.O. n. 136)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168

All'articolo 1:

al comma 4, al capoverso 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

al comma 10, ultimo periodo, le parole: "Il limite di spesa stabilito dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Il limite di spesa stabilito dal presente camma";

al comma 11, le parole: "assicurando che la spesa per consumi intermedi" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi" ed è aggiunto, infine, il

seguente periodo: "Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e inno al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto";

al comma 13, dopo le parole: "realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: "e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi correttivi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi in

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