Legge 27.07.2004, n. 186
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
All'articolo 1:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";
il comma 4 è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. II personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. Al personale inquadrato per effetto
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