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Lettera circolare MIUR 28.07.2004, n. 65

Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5). Anno scolastico 2004/2005.

Premessa

Le diversità linguistiche costituiscono per l'Italia e per l'Europa una risorsa: "la tutela e la promozione delle lingue minoritarie rappresentano un contributo importante per l'edificazione di una Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e della integrità territoriale".

La diversità linguistica è quindi un elemento fondamentale di cultura e democrazia dell'Unione europea, che si adopera anche per tutelare le lingue regionali e minoritarie presenti sul suo territorio.

In Italia al riguardo il quadro di riferimento normativo fissa principi di tutela generale e specifici.

Con la legge 28 marzo 2003 n. 53, integrata dal Regolamento attuativo incluso nel decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, viene configurato il nuovo sistema educativo nazionale: l'art. 2, comma 1, punto L) della legge stabilisce la predisposizione di "piani di studio personalizzati", i quali «nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali».

In particolare i piani di studio personalizzati concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi/strategie volti a contestualizzare, personalizzare e integrare riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

La legge 15 dicembre 1999 n. 482, integrata dal Regolamento attuativo incluso nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, prevede all'art. 2 - in attuazione dell'art. 6 della Costituzione ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali: "La Repubblica tutela la lingua e la cultura

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