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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo III - Disposizioni in materia di cultura

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è inserito il seguente:

"1 bis. Per la realizzazione degli interventi previsti da quest'articolo la Provincia può concludere specifiche convenzioni con soggetti qualificati."

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche mediante la conclusione di specifiche convenzioni. "

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: "o coloro che ne abbiano la disponibilità nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale".

4. Il titolo IV bis della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, sono abrogati.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, è aggiunto il seguente:

"2 bis. I musei provinciali possono svolgere attività commerciali connesse esclusivamente con le attività del museo. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le attività consentite."

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

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