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Legge provinciale Provincia autonoma Trento 23.07.2004, n. 7

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità. Fonte: B.U. Regione Trentino-Alto Adige, n. 31 del 3 agosto 2004 - Supplemento n. 3.

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia universitaria, di istruzione e di diritto allo studio

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento)

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Il personale docente deve essere in possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale."

2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"4. Nel piano annuale di cui all'articolo 54 la Giunta provinciale determina l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 3 spettanti a ciascun comune tenendo conto del numero delle sezioni di cui sono composte le singole scuole, riferendo la copertura degli oneri per il personale al costo derivante per il medesimo dall'applicazione dei relativi contratti collettivi di lavoro. I relativi fondi sono erogati ai comuni, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)."

3. All'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

"2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell'infanzia, anche con riferimento a quanto disp

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