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D.P.R. 27.07.2004, n. 242

Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione. (G.U. 18.09.2004, n. 220)

Art. 6 - Trasmissione dei dati e dei documenti

1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui all'articolo 4.

2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui all'articolo 2 sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4.

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