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D.P.C.M. Dipartimento innovazione e tecnologie 02.07.2004

Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 19.10.2004, n. 246)

Art. 4 -

1. Entro sei mesi dalla concessione del contributo, ovvero nove mesi ove sia esperita gara europea, hanno inizio i lavori che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di ritardi nella esecuzione o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore è tenuto a restituire le somme ricevute.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti; a tal fine può chiedere relazioni ed effettuare ispezioni.

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