D.P.C.M. Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 01.07.2004
1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: beneficiari), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, sulla base della disponibilità del Fondo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.
2. Entro lo stesso limite di disponibilità potranno beneficiare dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta 2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per « PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell'audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;
f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
4. Il PC deve essere dotato della
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