D.M. MIUR 28.07.2004, n. 64. (G.U. 30.07.2004, n. 60 - IV Serie Speciale Concorsi)
1. Non è ammessa a valutazione la domanda: a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 5; b) priva della firma dell'aspirante; c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
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