D.M. MIUR 28.07.2004, n. 64. (G.U. 30.07.2004, n. 60 - IV Serie Speciale Concorsi)
A) Disposizioni comuni
1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2004, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 agosto 2004.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite di dieci circoli didattici.
3. L'aspirante a posti di insegnamento di Scuola materna e/o di Scuola elementare può indicare fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.
4. Le indicazioni relative a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.
5. Il modulo di domanda deve essere spedito, con raccomandata r/r ovvero consegnato a mano, alla istituzione scolastica indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della domanda stessa.
6. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più settori scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima, ai fini di cui al comma precedente,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.