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D.M. MIUR 28.07.2004, n. 64. (G.U. 30.07.2004, n. 60 - IV Serie Speciale Concorsi)

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un

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