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D.M. MIUR 28.07.2004, n. 64. (G.U. 30.07.2004, n. 60 - IV Serie Speciale Concorsi)

Art. 14 - Disposizioni particolari

1. In relazione all'articolo 1, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi: a) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426; b) nelle graduatorie provinciali di cui agli artt. 43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;

hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.

2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 5, c. 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1 punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.

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