D.M. MIUR 28.07.2004, n. 64. (G.U. 30.07.2004, n. 60 - IV Serie Speciale Concorsi)
1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'art. n. 325 del D.Lgs 16.4.1994, n. 297, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26.5.1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20.2.2002 possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.
2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e co
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