D.M. Ministro per l'innovazione e la tecnologia 02.07.2004
Formula iniziale
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante: «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca»;
Visti l'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti in particolare gli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
Visto l'art. 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, che prevede che fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuino gli adempimenti previsti presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), già Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante «Regole tecniche per la formazione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, ai sensi del quale per «Dipartimento» deve intendersi «... , il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro organismo di cui si avvale il
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