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Decreto legge 12.07.2004, n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (G.U. 12.07.2004, n. 161 - S.O.)

Art. 1 bis - Ulteriori interventi correttivi

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è inc

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