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Circolare AIPA 15.07.2004, n. 43

Trasmissione di copia dei contratti stipulati dalle amministrazioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in materia di beni e servizi informatici. (G.U. 22.07.2004, n. 170)

Come è noto, le circolari del 24 marzo 1994, n. AIPA/CR/4, del 5 settembre 1994, n. AIPA/CR/6 e del 5 ottobre 2001 n. AIPA/CR/33, hanno previsto l'obbligo, a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, di trasmettere copia di tutti i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione.

Alla luce dell'esperienza sino ad oggi maturata, e allo scopo di snellire il lavoro di rilevazione ed esame dei contratti trasmessi, si ritiene ora opportuno raccomandare alle amministrazioni di allegare ai citati contratti tutti gli eventuali documenti che ne formino parte integrante, con particolare riferimento all'offerta economica del fornitore, o ad analogo documento contenente il dettaglio analitico dei costi della fornitura. Questa raccomandazione è volta a consentire una più efficace e puntuale trattazione dei dati di maggiore interesse.

Si raccomanda, altresì, di indicare, nella lettera di trasmissione, se i contratti che vengono trasmessi siano o meno stati oggetto del parere di cui all'art. 8 del richiamato decreto legislativo e, in caso affermativo, di indicare gli estremi del parere stesso.

Si precisa inoltre che, per i contratti in parola e per gli altri documenti che costituiscono parte integrante degli stessi, da allegare, sarà da preferirsi il formato «immagine» su supporto elettronico.

 

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