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Sentenza Corte Costituzionale 28.06.2004, n. 198

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 ( Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della regione Toscana ), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 ( Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive ), dell'articolo 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 ( Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale ) e della legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 ( Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio ), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente notificati il 6 febbraio, il 20 febbraio, il 25 febbraio e il 15 marzo 2004, depositati in cancelleria il 16 febbraio, il 1 ° marzo, il 2 marzo e il 23 marzo successivi ed iscritti ai nn. 20, 24, 27 e 41 del registro ricorsi 2004.

Omissis

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004 e depositato il 16 febbraio 2004 (Reg. ricorsi n. 20 del 2004), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso la legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 ( Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana ), pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 44 del 10 dicembre 2003.

L'art. 1, comma 2, della legge impugnata dispone che i commi da 25 a 38 e da 40 a 45 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ( Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività

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