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Sentenza Corte Costituzionale 11.06.2004, n. 168

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

(Stralcio)

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: (omissis)

Presidente: (omissis)

Giudici: (omissis)ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, promossi dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, seconda sezione, con ordinanze del 18 febbraio, del 5 febbraio, del 28 gennaio e del 4 giugno 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 256, 289, 552 e 790 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 21, 33 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti l'atto di costituzione di F.P. ed altre, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 e nella Camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato per F.P. ed altre, Massimo Luciani per P.R. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. Nel corso di un giudizio promosso con diversi ricorsi riuniti da alcuni docenti, già inseriti nelle graduatorie permanenti degli abilitati (terza fascia di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000), per ottenere l'annullamento delle graduatorie medesime, il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, seconda sezione, ha sollevato (r.o. n. 552 del 2003), in riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazi

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