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Parere Consiglio di Stato 09.06.2004, n. 362

Quesito concernente la revoca di utilizzazione di compiti diversi da quelli istituzionali.

Premessa -

Visto il quesito proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione) richiesto con la relazione 28 gennaio 2004, prot. n. 67;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore;

Premesso e Considerato:

La scrivente amministrazione dell'istruzione, dell'Università e della ricerca pone un quesito relativo alla revoca della utilizzazione in compiti diversi da quelli istituzionali. Il quesito concerne la possibilità per il personale del comparto-scuola utilizzato in compiti diversi da quelli istituzionali, di avvalersi nella nuova posizione, del giudizio medico preso in considerazione per ottenere il collocamento fuori ruolo al fine di conseguire la dispensa dal servizio; istituto, questo, per il quale è richiesta una anzianità contributiva di gran lunga più breve per accedere al diritto a pensione.

Questa Sezione, con il parere n. 2416/1999 reso dall'adunanza del 26 gennaio 2000, affermò che la inidoneità fisica al servizio doveva essere nuovamente accertata con riguardo non già ai compiti istituzionali, bensì a quelli nuovi affidati a ciascun interessato in applicazione della prima pronuncia. Tale parere è stato pubblicizzato con la C.M. n. 103 del 3 aprile 2000, prot. 329/N/2000 e sinora applicato senza che sorgessero ulteriori questioni.

Tuttavia - prosegue il richiedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - la legge finanziaria per l'anno 2003 (la L. n. 289 del 27 dicembre 2002) con l'art. 35, commi 4, 5 e 6, ha nuovamente modificato il quadro normativo che regola la materia. Al comma 4 dell'articolo 35 si dispone che il personale ATA utilizzato presso i distretti scolastici è restituito ai compiti di istituto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2003/2004 mentre, con il successivo comma 5, si afferma che il personale docente, qualora non chieda di

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