Legge 04.06.2004, n. 143
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97
All'articolo 1:
al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) é inserito il seguente:
"A-4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24";
al punto B.3):
dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)";
alla lettera c), le parole: "titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto";
alla lettera e), sono premesse le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006" e, dopo le parole: "il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", sono inserite le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea";
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare";
la lettera i) è soppressa;
il punto C.3) è sostituito dal seguente:
"C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
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