D.P.R. 10.06.2004, n. 200
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - Certificato di prevenzione incendi
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».
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