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D.P.R. 10.06.2004, n. 200

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi. (G.U. 07.08.2004, n. 184)

Art. 3 - Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è sostituito dal seguente:

«1. É istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e così composto:

a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;

g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;

h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

r) due esperti delle istituzioni s

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