Decreto MIUR - D.D.G. 07.06.2004
1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3 della tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di valutazione approvata con decreto legge 7.4.2004, n. 97, è attribuito automaticamente dal sistema informativo.
2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto, se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto automaticamente dal Sistema Informativo.
Qualora per lo stesso periodo l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare la domanda precedentemente presentata.
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