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Decreto MIUR - D.D.G. 07.06.2004

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Art. 1 - Validità delle graduatorie permanenti

1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del D.L. 7.4.2004, n. 97, gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a decorrere dall'a.s. 2005/2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all'anno scolastico 2004-2005.

2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di apposito provvedimento.

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