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Circolare INPDAP 11.06.2004, n. 37

Decreto 12 febbraio 2004 - Organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.

1. Premessa

Per il riconoscimento di infermità derivanti o non da causa di servizio, l'articolo 9 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 individuava una pluralità di organismi di accertamento sanitario (aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo n.157/1997 come modificato dal Dlgs n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonché con l'organizzazione anche territoriale della sanità militare.

L'articolo 6, comma 13, del medesimo dPR demandava ad un successivo decreto la definizione delle competenze e delle funzioni da assegnare alle suddette strutture.

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 44 del 23 febbraio 2004 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell'interno e delle salute (di seguito denominato Decreto), con il quale vengono definiti i "criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori".

Nella presente Circolare vengono analizzati esclusivamente i riflessi pensionistici connessi alle nuove disposizioni in materia di accertamento sanitario per la concessione della pensione di privilegio ovvero di un trattamento pensionistico riferito ad altre forme di inabilità nei confronti del personale iscritto alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza nonché del personale delle amministrazioni statali per le quali l'Inpdap ha assunto la competenza in materia di liquidaz

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