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Sentenza Corte Costituzionale 29.01.2004, n. 49

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 febbraio 2002 depositato in cancelleria l'8 marzo 2002 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 27 febbraio e depositato l'8 marzo del 2002 (registro ricorsi n. 23 del 2002), la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, tra l'altro, degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), in riferimento agli articoli 117 e 119, quarto comma, della Costituzione.

In particolare, rispetto all'oggetto del presente ricorso, la Regione lamenta che con gli artt. 54 e 55 della legge n. 488 del 2001, siano stati istituiti ex novo il "Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali" e il "Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale" e si sia rinviato a decreti ministeriali la disciplina regolamentare degli interventi. Ad avviso della ricorrente, il rinvio al regolamento statale, per di più ministeriale, è radicalmente illegittimo, non trattandosi di materia di potestà legislativa statale esclusiva, né concorrente; ed inoltre, le disposizioni impugnate violano le attribuzioni regionali, regolate dall'art. 117 della Costituzione, in base alle quali la materia delle opere pubbliche di interesse regionale e locale rientra, al di là di ogni possibile dubbio, nell'ambito della potestà legislativa regionale.

Infine - aggiunge la Regione - trattandosi di funzioni pubbliche ordinarie delle Regioni e degli enti locali per le quali lo Stato deve assicura

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