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Sentenza Corte Costituzionale 26.01.2004, n. 36

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Basilicata ed Emilia-Romagna, notificati rispettivamente il 22, il 26 ed il 27 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 1° marzo 2002 (reg. ric. 12 del 2003), il 6 marzo 2002 (reg. ric. 20 del 2002) e l'8 marzo 2002 (reg. ric. 23 del 2002) ed iscritti ai numeri 12, 20 e 23 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Toscana con ricorso notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002 (reg. ric. n. 12 del 2002), la Regione Basilicata, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002 e depositato il 6 marzo 2002 (reg. ric. n. 20 del 2002), e la Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002 (reg. ric. n. 23 del 2002) hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002) e, tra queste, della disposizione di cui all'art. 24.

In particolare, l'art. 24 è oggetto di ricorso da parte della Regione Toscana (quanto ai commi 2, 4 e 9) per contrasto con l'art. 117 della Costituzione da parte della Regione Basilicata (quanto ai commi 6, 7, 8 e 9) per contrasto con gli articoli 3, 5, 114, 117, 119 della Costituzione, e da parte della Regione Emilia-Romagna (quanto ai commi 2, 3, 4, 13) per contrasto con gli articoli 3, 117 e 118 della Costituzione, nonché con il principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata, concernente il "patto di stabilità interno per province e comuni", pone un tetto alle spese correnti dell'ente locale per l'anno 2002, ragguagliato, con un aumento fino al 6%, agli impegni assunti nell'anno 2000 (comma 2), escludend

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