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Sentenza Corte Costituzionale 16.01.2004, n. 16

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso con ricorso della Regione Umbria, notificato il 26 febbraio 2002, depositato in cancelleria l'8 marzo successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 24 del 2002), la Regione Umbria impugna numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), censurando, tra l'altro, l'articolo 25, comma 10, per violazione degli articoli 117 e 119, quinto comma, della Costituzione.

La norma denunciata prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni. Si tratta di un Fondo istituito ex novo per il 2002, ma destinato a permanere negli esercizi successivi, diretto a finanziare l'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio da parte dei Comuni: una quota non inferiore all'85% è riservata ai Comuni minori (con popolazione non superiore a 40.000 abitanti), in particolare delle Regioni meridionali. La norma prevede ancora che le modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo "tra gli enti interessati" saranno disciplinate con regolamento governativo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ad avviso della ricorrente, si tratta di intervento diretto dello Stato a favore dei Comuni che, sia per quanto riguarda la definizione della tipologia dei Comuni beneficiari, sia per ciò che attiene alla ripartizione tra le Regioni di appartenenza, sia infine per la disciplina attuativa, esclude qualsiasi ruolo delle Regioni. L'unico titolo che lo Stat

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