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Sentenza Corte Costituzionale 13.01.2004, n. 13

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 febbraio 2002, depositato l'8 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale, in riferimento agli articoli 117 e 118, primo comma, della Costituzione, dell'art. 22, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

Nel ricorso, con il quale sono impugnate congiuntamente più disposizioni della citata legge n. 448 del 2001, si osserva preliminarmente che lo Stato ha una riserva di competenza in materia di sistema tributario e finanziario, ma che l'inserimento nella legge finanziaria di disposizioni che sono estranee al contenuto tipico della legge non può costituire un modo per sfuggire al rigido riparto delle potestà legislative definito dall'art. 117 Cost., il quale impone allo Stato di esibire sempre un titolo di competenza quando eserciti la sua funzione legislativa.

Nello specifico, la ricorrente deduce che il denunciato art. 22, commi 3 e 4, nel porre disposizioni in materia di organizzazione scolastica con riferimento alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente e all'orario di lavoro, affida la competenza a definire le dotazioni organiche a un organo statale di livello regionale - l'ufficio scolastico regionale - con ciò violando il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost.

Inoltre, in una materia di competenza concorrente qual è l'istruzione, il legislatore statale non si atterrebbe alla sola determinazione dei principî fondam

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