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Legge 09.01.2004, n. 4

Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici. (G.U. 17.01.2004, n. 13)

Art. 4 - Obblighi per l'accessibilità

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed è adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis. 4

2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis 5 , non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavora

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