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Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo VI - Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento

Art. 31 - Modalità di affidamento dei servizi alla persona

1. Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. É esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della l. 328/2000, adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona ed alle modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua il ruolo da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per legge e le conseguenti modalità di coinvolgimento negli ambiti della programmazione, organizzazione e gestione, le azioni da prevedere e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione dei soggetti del terzo settore, nonché gli orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla normativa vigente, delle modalità di gestione dei servizi sociali e di coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per ciascuno di questi l'ambito ottimale di applicazione.

4. I criteri da utilizzare nelle procedure per l'affidamento a terzi di servizi sociali garantiscono la piena espressione della proget

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