IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Piemonte 08.01.2004, n. 1

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 15 gennaio 2004, n. 2.

Parte I -

Titolo IV - Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei

Art. 18 - Le prestazioni essenziali

1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali fornisce risposte omogenee sul territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;

b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;

c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;

e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;

f) piena integrazione dei soggetti disabili;

g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;

h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;

i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui al comma 1 sono identificabili, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, nelle seguenti tipologie:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;

c) servizio di assistenza economica;

d) servizi residenziali e semiresidenziali;

e) servizi per l'affidamento e le adozioni

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.